CONGEDO COVID-19 IN CASO DI QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI

websitebuilder • 9 ottobre 2020

 Il congedo indennizzato COVID-19 spetta ai genitori lavoratori dipendenti che necessitano di astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in concomitanza del periodo di quarantena scolastica

·        del figlio convivente e minore di 14 anni,

·        disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico,

·        per periodi compresi tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.


 

Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non nei medesimi giorni, nei casi in cui gli stessi non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque, in ogni caso, in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica è infatti incompatibile con la prestazione di lavoro in modalità agile (negli stessi giorni di fruizione del congedo) del richiedente o dell’altro genitore convivente con il minore.

 

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica è inoltre incompatibile con il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’altro genitore convivente con il minore, con contestuale fruizione, da parte dello stesso, di strumenti a sostegno del reddito quali CIGO, CIGS, CIGD, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.

Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli strumenti a sostegno al reddito sopra indicati, abbia solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19 per quarantena scolastica.

 

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso figlio oppure per un altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal Dipartimento di prevenzione.

 

Il congedo può essere richiesto

  • per tutto il periodo di quarantena ovvero
  • per una parte dello stesso.

 

Per i giorni di congedo COVID-19 per quarantena scolastica fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, a carico INPS, erogata dal datore di lavoro tramite conguaglio ovvero tramite pagamento diretto.

 

La domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica va presentata all’INPS esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS);
  • Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
  • Patronati.

La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.


4 gennaio 2021
Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sul proprio sito web (www.garanteprivacy.it/FAQ) alcuni chiarimenti, di seguito analizzati, in merito al trattamento dei dati personali nell’ambito dell’installazione di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati, aggiornando così l’ultimo suo provvedimento in materia che risaliva al 2010
Autore: Administrator 10 dicembre 2020
L’articolo 3 del DL n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) ha previsto un incentivo economico per i datori di lavoro che non fruiscono dei periodi di ammortizzatori sociali stabiliti dal medesimo decreto.
Autore: Administrator 9 dicembre 2020
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 30.11.2020, n. 297 sono entrate in vigore, a decorrere dal 30.11.2020, le novità del DL n. 157/2020, c.d. “Decreto Ristori-quater”. Le principali novità sono di seguito sintetizzate. 
Autore: Webmaster 11 novembre 2020
Possono beneficiare dell’IncentivO Lavoro (IO Lavoro) tutti i datori di lavoro privati, compresi i soggetti non imprenditori (quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..), che assumono lavoratori disoccupati
Autore: Webmaster 3 novembre 2020
Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, nell’ambito del quale una delle misure adottate di maggiore rilievo è rappresentata dal riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto riservato agli “operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il [DPCM 24.10.2020] per contenere la diffusione dell’epidemia” COVID-19 ossia, in particolare, ai soggetti che operano nei settori ricettivo, di intrattenimento / divertimento, sportivo e del trasporto.
5 ottobre 2020
Il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” prevede, tra l’altro, due specifici bonus riservati: · alle agenzie di viaggio / tour operator; · agli esercenti (persone fisiche) punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente / pensione; per i quali è necessario presentare un’apposita domanda in via telematica nel mese di ottobre. Nel mese di ottobre scade altresì il termine per la presentazione del c.d. “Bonus Librerie” introdotto dalla Finanziaria 2018.