Dal 1° gennaio 2019 (1° luglio 2018 per i carburanti e per i subappalti nella filiera degli Enti pubblici), le imprese e i professionisti devono emettere obbligatoriamente fatture elettroniche utilizzando il sistema di interscambio (SDI).
In pratica il processo di fatturazione elettronica previsto a decorrere dal 6 giugno 2014 (31 marzo 2015) per gli operatori economici che operano con le Pubbliche Amministrazioni (meglio conosciuto come “fattura PA”) è stato generalizzato alla quasi totalità degli scambi commerciali e diviene obbligatorio per tutti i titolari di partita IVA (sia con riferimento al B2B che al B2C).
Le imprese/professionisti sono coinvolti nel processo di fatturazione elettronica per quanto riguarda:
• il ciclo attivo, vale a dire nel momento in cui provvedono a fatturare i servizi resi o i prodotti venduti ai propri clienti;
• il ciclo passivo: in effetti, conseguentemente a quanto riportato nel punto precedente, le fatture d’acquisto ricevute dalle imprese saranno digitali, con la necessità di definire le modalità di ricezione delle stesse ed evidenti ripercussioni in ambito contabile.
Pochissime sono le esclusioni da tale obbligo: rimangono esonerati solo i cosiddetti “Contribuenti Minimi o forfettari” (vd. oltre) e le sole operazioni di fatturazione da e verso l’estero.
Una
ulteriore difficoltà
è legata alle differenti modalità previste al fine di recapitare le fatture elettroniche ai propri clienti siano essi:
- Pubbliche Amministrazioni (PA);
- Altre imprese o liberi professionisti (B2B);
- Consumatori finali (B2C). (anche questo infatti sono destinatari di fattura elettronica !)
Adeguarsi alle nuove disposizioni è obbligatorio: le
fatture
emesse in formato c
artaceo sono considerate infatti come non emesse.
Sono considerate come non emesse
anche le fatture elettroniche qualora le stesse non vengano trasmesse al proprio cliente
attraverso il
canale SDIViste le
difficoltà tecniche-informatiche
dei nuovi processi, le aziende possono
avvalersi
di
intermediari
per la corretta esecuzione degli adempimenti di emissione ma anche di quelli legati alla ricezione, contabilizzazione e conservazione digitale.
In
modo indiretto ma importante, rientrano nel
processo di fatturazione elettronica
anche gli
intermediari
come
SERVIZI IMPRESE TRIESTE SRL, vale a dire
soggetti terzi
ai quali gli
operatori economici
possono rivolgersi:
• sia per demandare in toto il
processo di emissione
delle proprie fatture sia per essere abilitati a strumenti software che consentono la compilazione/trasmissione autonoma o semiautonoma delle proprie fatture elettroniche;
• sia per la
ricezione
del flusso elettronico delle fatture prove¬niente da altre imprese/professionisti.
SERVIZI IMPRESE TRIESTE SRL
è in grado di accompagnare le aziende in tutte le fasi di questo delicato cambiamento, indirizzando ciascuna realtà aziendale verso la scelta (sia tecnologica che organizzativa) più corretta.
Per ricevere nella maniera più sicura ed immediata possibile le fatture elettroniche dallo SDI (fatture di acquisto) ciascuna ditta deve comunicare ai propri fornitori il
codice destinatario.SERVIZI IMPRESE TRIESTE SRL
ha privilegiato l’utilizzo del codice destinatario in quanto ritenuto più agevole nella gestione del servizio.
ll Codice Destinatario è un
codice formato da 7 caratteri, e può essere richiesto solo dai soggetti titolari di un canale di trasmissione già accreditato presso il Sistema di Interscambio per ricevere le fatture elettroniche.
Il codice di riferimento per
SERVIZI IMPRESE TRIESTE SRL
è:
P62QHVQ
(canale web service SDICOOP)
Attenzione: La gestione delle fatture ricevute tramite il codice destinatario sopraindicato è garantita dal 1° luglio 2018 e presuppone la preventiva richiesta di abilitazione al servizio di ricezione fatture che deve essere effettuata a
SERVIZI
IMPRESE TRIESTE SRL.
Sarà cura della scrivente procedere all’attivazione del servizio.
SERVIZI IMPRESE TRIESTE SRL
rimane a disposizione per eventuali chiarimenti per i quali si invita a contattare l’Assistenza tramite le consuete modalità (telefono, mail e/o PEC).
I soli
CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI
sono esclusi dall’emissione della fattura elettronica.Tali soggetti rimangono comunque obbligati ad emettere la fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Il D.Lgs. n. 127/2015 nulla dispone invece in merito alle
fatture ricevute (acquisti) da parte del contribuente minimo/forfetario.
È evidente che se il fornitore del contribuente è un altro soggetto in regime agevolato, la fattura ricevuta sarà ancora analogica (in linea generale cartacea).
Diversamente, in tutti gli altri casi l’impresa emittente invierà la fattura elettronica allo SDI: prende tuttavia corpo l’ipotesi che tale impresa dovrà (così come deve fare per i consumatori finali) rendere disponibile al contribuente minimo la fattura in formato analogico (es. pdf o carta) mentre lo SDI provvederà a depositare il file xml ricevuto nell’area autenticata dell’Agenzia.